Riforma Della Cittadinanza
Discendenza Materna Per I Nati Prima Del 1 Gennaio 1948
Come visto, la Legge n.555/1912 vietava alle donne di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli.
Le sentenze n. 87 del 1975 e 30 del 1983 della Corte Costituzionale hanno riconosciuto alle donne il diritto a mantenere la propria cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero e di trasmettere la loro cittadinanza ai figli.
Le Sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 e 4467 del 2009 hanno reso possibile trasmettere la cittadinanza italiana anche per via materna per le situazioni maturatesi prima dell’entrata in vigore della citata Costituzione (01/01/1948)
In Italia, però, non esiste ancora una legge che faccia propri i princìpi espressi dalla Corte di Cassazione.
I Consolati, inoltre, non si sono mai adeguati a tale orientamento, ritenendo ancora che una donna italiana trasmetta la cittadinanza solo dall’entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, non accettino o rispondano alle domande.
Pertanto, per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 1948, non è possibile ottenere la cittadinanza iure sanguinis per via materna promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani.
L’unica possibilità è quella della domanda in via giudiziale davanti ad un Tribunale Italiano.
A partire dal 22 giugno 2022 il Tribunale competente, per i richiedenti residenti all’estero, è quello del luogo di nascita dell’avo/a, ad eccezione di casi particolari.
Se i richiedenti sono residenti in Italia è competente il Tribunale del luogo di residenza.
La domanda deve essere presentata all’assistenza di un avvocato italiano.
Lo Studio Legale Dapei potrà assistervi nella domanda avanti a tutti i Tribunali Italiani.
Lo Studio vi assisterà nell’individuazione dei documenti necessari a supportare la domanda.
Vi affiancherà nella ricerca e nella richiesta della documentazione degli avi presso i Comuni di origine in Italia e, se necessario, presso i Consolati
Valuterà attentamente la documentazione rinvenuta e grazie alla competenza acquisita. Vi aiuterà a prevenire o a risolvere eventuali problemi.
Le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza in via materna si basano:
- sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente in possesso dello status di cittadina italiana
- sulla prova che l’ava ha contratto matrimonio con un cittadino straniero prima del 01 gennaio 1948 che secondo la legge del suo paese le ha trasmesso la cittadinanza e sulla nascita dei figli prima di tale data
- sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera volontaria dell’ava prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione)
Non sarà necessario che i richiedenti arrivino in Italia, potranno rilasciare un’apposita delega notarile nel luogo di residenza.
Verranno rappresentati in giudizio dagli Avvocati dello Studio Legale Dapei.
Lo Studio provvederà alla redazione e alla presentazione della domanda giudiziale e all’assistenza avanti a tutti i Tribunali Italiani.
Una volta emessa la Sentenza, lo Studio si occuperà della richiesta del Certificato di Passaggio in Giudicato (Certificato di non Appello) in modo che la Sentenza diventi definitiva e non possa più essere modificata.
Lo Studio, per i poteri conferiti dalla legge, Vi rilascerà la copia definitiva della Sentenza.
Riconosciuta leadership nella cittadinanza italiana Iure Sanguinis, con migliaia di discendenti assistiti in tutto il mondo grazie alle sentenze storiche ottenute presso la Corte di Cassazione.