Riforma Della Cittadinanza
Una Vittoria Dello Studio Legale Dapei
L’Avv. Enrico Dapei, per primo, riuscì a superare questa ingiustizia!
Da sempre impegnato nella lotta alle disparità, negli anni 2000, all’apice della sua carriera, si interessò alla situazione delle donne italiane che avevano perduto la loro cittadinanza d’origine, avendo sposato uno straniero e alla situazione dei loro discendenti nati prima del 1° gennaio 1948 che, a causa di una Legge ormai dichiarata incostituzionale, continuavano ad essere privati del diritto di rivendicare la cittadinanza italiana.
Sostenne la tesi avanti a tutti i gradi di giudizio, fino ad arrivare avanti alla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite (massima autorità giudiziaria italiana) che, con due storiche sentenze gemelle n.4466 e 4467 del 25 febbraio 2009, accolse quanto sostenuto dall’Avv. Dapei, applicando il principio di parità tra uomo e donna affermato dalla Costituzione, oltre che dalla Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.
In particolare, nel 2003, l’Avv. Enrico Dapei aveva presentato avanti al Tribunale di Roma, una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana di una discendente di una cittadina italiana che, sposatasi prima del 1 gennaio 1948, aveva perso la cittadinanza italiana e non aveva potuto trasmettere la sua cittadinanza ai figli e ai discendenti.
In particolare, l’ava sig.ra A.C. era una cittadina italiana nata al Cairo (Egitto) nel 1903, sposatasi con cittadino egiziano nel 1920, che, in base alla Legge vigente in quel momento, aveva perso la cittadinanza italiana e non aveva potuto trasmetterla al proprio figlio, nato prima del 1 gennaio 1948.
La richiedente la cittadinanza sig.ra M.E., nipote della ava italiana, “richiedeva che venisse dichiarato il proprio status di cittadina italiana dalla nascita, essendo il proprio padre cittadino italiano al momento della nascita per essere nato da madre cittadina”.
La Corte Suprema di Cassazione con la rivoluzionaria Sentenza n.4466/2009, accogliendo le argomentazioni riproposte dall’Avv. Dapei in ogni grado del processo, modificò completamente le decisioni dei precedenti giudici.
La Corte superando la disparità di trattamento, riconobbe che i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 potevano applicarsi anche ai casi di cittadinanza di discendenti delle donne italiane, sposate con stranieri prima del 1 gennaio 1948, ossia, prima dell’entrata in vigore della Costituzione:
In particolare, affermò che: «per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1º gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale».
Di conseguenza, «La cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».
Gli stessi princìpi furono espressi in un’altra Sentenza n.4467/2009, emessa lo stesso giorno, in un caso simile, sempre con il patrocinio dell’Avv. Enrico Dapei.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati prima del 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E ciò anche in caso, nel frattempo, vi sia stata la morte di qualche ascendente
Le Sentenze n 4466 e 4467/2009 hanno posto fine alla discriminazione nei confronti dei figli e discendenti nati prima del 1 gennaio 1948
Queste Sentenze sono considerate, in Italia, una tappa fondamentale sia della letteratura giuridica sia della giurisprudenza.
Sulla base di queste sentenze i Tribunali italiani hanno emesso migliaia di sentenze/ordinanze di riconoscimento della cittadinanza italiana a favore di figli e discendenti di cittadina italiana, nati prima del 1948.
Ciò non sarebbe stato possibile senza l’attività svolta dall’Avv. Dapei
Sezione N.4466
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione N.4467
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riconosciuta leadership nella cittadinanza italiana Iure Sanguinis, con migliaia di discendenti assistiti in tutto il mondo grazie alle sentenze storiche ottenute presso la Corte di Cassazione.