Discendenza Materna Post 1 Gennaio 1948

Procedimento amministrativo

Nel caso l’ava italiana abbia contratto matrimonio e i figli siano nati dopo il 1° gennaio 1948, la cittadinanza viene riconosciuta di diritto

Il riconoscimento della cittadinanza è a carico del Ministero dell’Interno italiano. I richiedenti residenti all’estero dovrebbero presentare la domanda in via amministrativa presso il Consolato d’Italia competente per territorio, in base al luogo di residenza.

Nel caso di richiedenti residenti in Italia la domanda andrà presentata al Comune dove il richiedente ha fissato la residenza e dove dovrà risiedere sino al completamento della pratica.
In linea di principio pertanto la richiesta, se regolarmente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

Molti Consolati, in presenza di situazioni particolari in alcuni casi, respingono le domande, nonostante i ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
In questi casi, è necessario fare domanda al Tribunale che, di solito, riconosce la cittadinanza.

Molti Consolati a causa di gravi crisi economiche o conflitti in corso (Medio-Oriente) o di natura organizzativa (Turchia, Egitto), o per difficoltà causate dall’alto numero delle richieste di cittadinanza italiana (Sud America) non sono in grado di garantire un regolare funzionamento degli Uffici, così, i tempi di lavorazione delle pratiche si allungano eccessivamente.
Lo Studio Legale Dapei può assistere i richiedenti nella preventiva domanda in via amministrativa avanti ai Consolati.
In caso di rigetto da parte dell’Autorità Consolare, lo Studio assisterà i richiedenti nella successiva fase giudiziale davanti ai Tribunali italiani.
Lo Studio Legale Dapei ha, già, promosso numerose azioni giudiziarie avanti al Tribunale di Roma, per il riconoscimento della cittadinanza italiana in via materna post 1948, affermando che l’istanza in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziaria e che il diritto di agire in giudizio è previsto e garantito da norma costituzionale.
Ha, inoltre, dimostrato come le gravi crisi che hanno investito alcuni paesi si ripercuotono anche sull’attività dei Consolati Italiani, che non sono in grado di operare con regolarità, rendendo incerti i tempi e la definizione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il Tribunale, accogliendo le domande proposte da questo Studio, ha escluso la necessità, in taluni casi, della preventiva richiesta all’autorità consolare in caso di richiesta di cittadinanza jure sanguinis per via materna post 1948.
Il giudizio avanti al Tribunale si svolge con le stesse modalità del giudizio per cittadinanza in via materna ante 1948.

Riconosciuta leadership nella cittadinanza italiana Iure Sanguinis, con migliaia di discendenti assistiti in tutto il mondo grazie alle sentenze storiche ottenute presso la Corte di Cassazione.